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Prodotti gluten free: le nuove regole per l’etichettatura

in vigore nuove regole

Attenzione alle nuove regole per l’etichettatura dei prodotti senza glutine

Dal 20 luglio sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano i prodotti senza glutine, in particolare quelli destinati ai celiaci e inclusi tra gli alimenti erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le modifiche nascono da un decreto legislativo firmato nel mese di maggio, che ha aggiornato le regole italiane allineandole al quadro normativo europeo. L’obiettivo è garantire maggiore chiarezza e uniformità nelle informazioni fornite ai consumatori.

Le nuove diciture consentite in etichetta saranno due:

  • “Prodotto senza glutine specificatamente formulato per i celiaci”
  • “Alimento senza glutine, specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine”

Queste indicazioni aiuteranno chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine a riconoscere con facilità i prodotti adatti alla propria dieta, riducendo il rischio di confusione e di errori nella scelta.

Si tratta di un passo importante per la tutela dei consumatori, che potranno contare su informazioni più trasparenti e conformi alle norme europee.

Cosa prevede il decreto del 17 maggio 2016?

Il decreto approvato lo scorso 17 maggio 2016 è un punto di arrivo molto importante per chi soffre di celiachia. Per quali motivo? Per il semplice fatto che non si concentra solo sull’etichettatura, ma ribadisce la possibilità per i celiaci di farsi erogare dal Servizio Sanitario Nazionale prodotti gluten free tenendo conto di specifici limiti di spesa.

I suddetti corrispondono a 45€ per neonati e bambini di età compresa tra 6 mesi e un anno, e a 62 per i bimbi fino a 3 anni.

Fino ai 10 anni, a prescindere dal sesso, il tetto di spesa massima da considerare è di 94€. Per gli adulti cambiano chiaramente le cifre, che corrispondono a 140€ per gli uomini e a 99€ per le donne.

Il decreto in questione,  oltre al nodo della possibilità di scaricare la spesa dei prodotti gluten free, ribadisce anche, sulla base di quanto stabilito nel 2001, la necessità di dare corpo a una rete dedicata alla prevenzione della celiachia e alle patologie ad essa legate.

etichettatura degli alimenti

Nuove regole: cosa cambia oltre all’etichettatura?

Il recente decreto legislativo non ha modificato solo le etichette, ma anche il modo in cui si possono definire i prodotti. La legge approvata a maggio ha infatti cancellato le normative precedenti sui prodotti dietetici.

Questo significa che non è più possibile associare a un alimento proprietà preventive o terapeutiche. Si può invece indicare il consumo in caso di problematiche specifiche, come la celiachia.

Il provvedimento del 17 maggio ha anche confermato l’attenzione verso chi soffre di intolleranze. I celiaci, ad esempio, possono continuare ad acquistare prodotti senza glutine utilizzando i buoni erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Un capitolo importante riguarda le comunicazioni della Commissione europea pubblicate dal Ministero della Salute. La prima si concentra sull’etichettatura degli allergeni, mentre la seconda riguarda la quantità degli ingredienti presenti in un alimento.

Entrambe si collegano al Regolamento UE n. 1169/2011, nato per garantire più trasparenza e indicazioni chiare sulla presenza di ingredienti che possono causare allergie o intolleranze. La seconda comunicazione, del 21 novembre scorso, specifica invece le regole sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti in etichetta.

Si tratta di novità importanti, non solo per le aziende produttrici ma anche per i consumatori, che potranno contare su informazioni più complete e affidabili quando scelgono i loro alimenti.

Comunicazione sulle nuove regole dell’etichettatura degli allergeni

La etichettatura degli allergeni cambia con la nuova comunicazione della Commissione europea. Ora le etichette devono essere più chiare e specifiche, per proteggere chi ha allergie o intolleranze.

Se un prodotto contiene glutine da cereali, l’etichetta deve indicare il tipo preciso: segale, orzo, avena o grano. Nessuna eccezione.

Per la frutta a guscio, è obbligatorio specificare l’ingrediente: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o del Queensland. Questa regola vale anche se si usano derivati o coadiuvanti tecnologici, come stabilito nell’allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011.

Gli allergeni devono essere indicati anche quando sono contenuti in un ingrediente composto. Esempio: se un sugo contiene una preparazione a base di nocciole, queste devono essere riportate in etichetta.

Per alimenti senza lista ingredienti, come il vino, la etichettatura degli allergeni richiede comunque la segnalazione chiara. Così i consumatori possono distinguere facilmente le sostanze a rischio.

Queste regole migliorano la trasparenza e riducono i rischi. Per approfondire la sezione dedicata su Nonnapaperina.

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